Telefonia: sanzioni per le società che attivano servizi non richiesti

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  • A quanti di noi è capitato di ricevere l’ennesima telefonata da parte di un operatore telefonico finalizzata all’attivazione di un nuovo servizio del nostro piano tariffario.

    Questo tipo di telefonate spesso ci indispongono portandoci a riagganciare il telefono velocemente.

    Altre volte, invece, è capitato che, catturati da una pubblicità interessante, abbiamo deciso di contattare il nostro operatore telefonico per avere maggiori informazioni relative ad un nuovo servizio, riservandoci tuttavia di valutare l’attivazione o meno dello stesso in un secondo momento.

    E cosa succederebbe se, esaminando la bolletta successiva, scoprissimo che quel servizio di cui avevamo soltanto parlato con l’operatore, in realtà fosse stato attivato senza il nostro consenso e, conseguentemente, fatturato?

    E’ quanto accaduto ad un utente il quale ha deciso di segnalare al Garante Privacy l’indebita attivazione, da parte di una società telefonica, di un servizio non richiesto.

    Perché il Garante Privacy? Semplice: l’attivazione di un servizio telefonico comporta un trattamento di dati personali (dati anagrafici, numero di telefono, ecc) e questo trattamento non può avvenire senza il rispetto dei canoni imposti dalla legge in materia. Tra questi, vi è l’obbligo di informativa, che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, per fornire tutta una serie di informazioni concernenti le modalità, la durata e le finalità del trattamento. Ebbene, in questo caso non c’era mai stata un’informativa.

    La società telefonica ha tentato allora di difendersi adducendo un probabile errore dell’operatore nell’attivazione del servizio. Il Garante ha chiesto alla società la registrazione vocale della telefonata, ma questa ha confessato che la chiamata non era stata registrata.

    Il Garante ha deciso, pertanto, di sanzionare la società perché dall’istruttoria era emerso che l’utente non avesse dato il proprio consenso all’attivazione del servizio e che il trattamento dei dati fosse avvenuto illecitamente, in violazione del principio di correttezza e in assenza di uno dei presupposti di cui agli articoli 23 e 24 del Codice della privacy.

    In giudizio la società è risultata soccombente in quanto, per il Tribunale, non era provato che il trattamento dei dati fosse riconducibile a un fraintendimento di utente e operatore e, in ogni caso, il fraintendimento non esime la società dall’obbligo di informare previamente l’utente ai fini del consenso.


    Solo la previa informativa rende lecito trattamento dei dati, poiché l’acquisizione dei dati a un trattamento illecito è contrario alla tutela dei dati e non esime l’agente da responsabilità.

    La società telefonica si è rivolta, allora, alla Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 27554/2021, ha confermato la sanzione amministrativa inflitta, così concludendo:

    – se manca il consenso dell’utente all’attivazione del servizio il contratto è nullo, indipendentemente dalle ragioni per le quali non è stato dato, per cui il titolare non è esonerato dal trattare i dati in modo lecito come previsto dalla disciplina.

    – La questione dell’illiceità del trattamento dei dati, conseguente al mancato assolvimento da parte del titolare del trattamento – anche mediante persona a ciò delegata –  va distinta dall’onere di previa informativa e di acquisizione del consenso (allo specifico trattamento dei dati).

    Ritengo che tale ordinanza della Cassazione vada tenuta presente per tutelarsi da eventuali abusi perpetrati in danno a cittadini inconsapevoli.

    Infatti, qualora l’utente dovesse accorgersi di essere debitore di importi relativi all’attivazione di servizi non richiesti, sarà importante rivolgersi ad un legale quanto prima affinchè possa verificare la legittimità dei predetti importi e, eventualmente, sussistendone le condizioni, giungere ad una declaratoria di nullità del contratto con relativa restituzione delle somme sino a quel momento ingiustamente corrisposte.