IL TRIBUNALE DI MILANO ASSECONDA LA VOLONTA’ DELLA MINORE DI VACCINARSI ANCHE SENZA IL CONSENSO DEL PADRE

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  • IL TRIBUNALE DI MILANO ASSECONDA LA VOLONTA’ DELLA MINORE DI VACCINARSI ANCHE SENZA IL CONSENSO DEL PADRE
  • In questo periodo di forti contrasti in tema di vaccino, ove il limite tra l’essere obbligatorio e “caldamente raccomandato” è sempre più sottile, molti genitori si chiedono se sia sicuro o meno sottoporre il proprio figlio minore alla vaccinazione.

    Il ruolo di genitore non è semplice e le scelte che devono essere prese nell’interesse del figlio minore possono creare numerosi contrasti all’interno della coppia, soprattutto nei casi in cui i genitori sono separati o divorziati.

    La legge, in ambito di responsabilità genitoriale prevede che questa debba essere esercitata da entrambi i genitori e che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

    In caso di disaccordo la decisione dovrà essere rimessa al Giudice.

    Ciò significa che, in caso di contrasto tra due genitori circa una decisione relativa – ad esempio – alla salute di un figlio, è prevista la possibilità per entrambi di rivolgersi ad un Tribunale affinché giudichi quale sia la miglior decisione da assumere.

    Questo principio ha trovato recente applicazione in un caso del milanese ove il Tribunale si è espresso in tema di vaccinazione del minore senza il consenso del genitore.

    A seguito di una separazione consensuale, i figli di una coppia venivano affidati ai servizi sociali con la conseguente compressione della loro responsabilità genitoriale. L’ente affidatario veniva incaricato di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, dalla salute alla scuola. I minori venivano collocati presso la madre e potevano vedere il padre in “spazio neutro”.

    La figlia diciassettenne della coppia, aveva espresso il desiderio di vaccinarsi, la madre aveva prestato il consenso mentre il padre si opponeva, ritenendo il vaccino sperimentale ed i servizi sociali, infine, alla suddetta richiesta, rispondevano di “non esprimersi in relazione ai vaccini facoltativi sui minori”.

    La madre della ragazza, pertanto, agiva in giudizio per chiedere l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

    Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della madre giudicando infondata la censura del padre, ritenendo che tali affermazioni, si cita testualmente, «non sono supportate dalla scienza medica nazionale e internazionale, sono in contrasto con i dati raccolti dalle ampie sperimentazioni effettuate nel mondo […]». Il Collegio ha altresì sottolineato come il medico curante della ragazza abbia escluso che la stessa fosse affetta da allergie da farmaci o alimenti ed ha definito l’opposizione dell’uomo come il frutto di proprie convinzioni meramente oppositive.

    Infine, il Tribunale meneghino ha sottolineato l’intenzione di dare continuità alla giurisprudenza che limita la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla vaccinazione anti Covid-19.

    Relativamente alla mancanza di presa di posizione, in punto vaccinazione, da parte dell’ente affidatario, il Tribunale ha evidenziato come, nella fattispecie in esame, sia stata limitata la responsabilità genitoriale sui minori in relazione alle questioni di maggiore interesse dei figli relative all’educazione, all’istruzione e alla salute e che, pertanto, le suddette decisioni erano rimesse proprio all’ente affidatario. Per questo motivo il Collegio, in relazione alla condotta dell’ente affidatario, ha concluso come segue:

    • «La posizione del servizio di sottrarsi alla decisione in quanto si tratterebbe di un vaccino facoltativo […] non appare giustificata. Ci si domanda allora quali decisioni possa assumere il servizio in relazione alla salute, ma anche alla istruzione e dalla educazione, se si esprima solo nel caso che si tratti di scelte obbligatorie».

    Pertanto, il Tribunale di Milano ha disposto che i servizi sociali dessero corso a tutte le operazioni necessarie per la somministrazione della vaccinazione anti-Covid anche senza il consenso del padre.

    In casi come questi, quando il disaccordo tra i genitori circa le decisioni di maggior interesse per i figli appare insanabile, è molto importante rivolgersi ad un legale per addivenire ad un accordo, se necessario, anche innanzi all’autorità giudiziaria.

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