CORONAVIRUS: 436 mila verbali per violazione delle misure di contenimento. Dal 15 maggio decorrono i termini per presentare i ricorsi.

  • Senza categoria
  • CORONAVIRUS: 436 mila verbali per violazione delle misure di contenimento. Dal 15 maggio decorrono i termini per presentare i ricorsi.
  • Tra i dubbi e la disinformazione che stanno caratterizzando questo periodo di grave sgomento che attanaglia l’intero Paese, uno in particolare ha reso ancor più difficile la quotidianità di ogni singolo cittadino italiano: lo spostamento per giustificati motivi.

    Andiamo con ordine.

    Inizialmente l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 prevedeva che gli spostamenti fossero autorizzati solo se giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, punendo eventuali violazioni con l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206, ai sensi dell’art. 650 c.p.

    Successivamente, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, sostituiva le predette sanzioni penali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00 prevedendo, inoltre, per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore di detto decreto, una multa di € 200,00.

    Ebbene, sin dal principio, la genericità della dicitura “situazioni di necessità” ha generato innumerevoli dubbi dando origine ad una serie di vicende quantomeno paradossali.

    Basti pensare che, a Perugia, un uomo, interrogato dalle Autorità, aveva giustificato l’uscita dalla propria abitazione dichiarando sul modulo di autodichiarazione di “andare a prostitute”, fornendo in tal modo una personale interpretazione di “situazione di necessità”.   Ovviamente è stato sanzionato.

    Allo stesso modo, a Savona, le forze dell’ordine avevano ritenuto di elevare la sanzione ad un uomo che si era messo in viaggio per andare a Pavia, dal padre morente.

    Il paradosso.

    Tale definizione estremamente generica ha, di fatto, rimesso alla discrezionalità del pubblico ufficiale valutazioni che dovrebbero essere ancorate a parametri maggiormente oggettivi e che potranno certamente costituire un motivo di contestazione del verbale.

    Infatti, come previsto dall’art. 18 della L. 689/1981, la contestazione potrà effettuarsi con l’invio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, di note difensive all’autorità competente (il Prefetto nel caso di violazioni dei divieti posti dalle autorità statali o gli enti subordinati che le abbiamo emesse nel caso delle misure urgenti a carattere regionale o infraregionale di cui all’art. 3 del decreto) e, in caso di rigetto, con l’impugnazione, entro 30 giorni dalla notifica, della successiva ordinanza ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.

    Con riferimento ai termini bisogna ricordare che quelli per la procedura amministrativa sono sospesi, ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia), dal 23 febbraio al 15 maggio, con la conseguenza che per il calcolo del termine di 30 giorni per l’invio di note difensive si dovrà tenere conto di tale sospensione.

    Cosa devono fare coloro ai quali è stata comminata una sanzione amministrativa nonostante ritengano di aver correttamente giustificato il proprio spostamento per “motivi di necessità”?

    Come poc’anzi precisato, costoro potranno presentare una memoria difensiva all’autorità competente nel termine di 30 giorni dalla notifica della sanzione.

    Atteso che i termini sono sospesi fino all’15 maggio, i 30 giorni decorreranno da tale data.

    Ad esempio: nel caso di una sanzione elevata il 12 marzo, per via della sospensione dei termini fino al 15 maggio di cui all’art. 103 del decreto Cura Italia, potrà essere contestata presso il Prefetto (o presso gli altri enti competenti) entro il 15 giugno (cadendo il 30° giorno il 14 giugno che è una domenica) e poi, entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale ordinanza di rigetto, dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

    Qualora, invece, si decida di pagare la sanzione in misura ridotta pari al 30% in meno della sanzione minima, il termine è di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale.

    Alla luce di quanto sino a qui esposto, è evidente come sia imprescindibile un’analisi delle singole casistiche e un esame delle concrete situazioni di fatto al fine di valutare la fattibilità di una possibile contestazione.